PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1.      1. La Repubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, promuove ogni forma di turismo legato alla pesca marittima professionale, in particolare l'ittiturismo, allo scopo di:

          a) integrare i redditi degli imprenditori ittici, come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) sviluppare il turismo e la conoscenza delle produzioni tipiche locali;

          c) promuovere il consumo dei prodotti tipici, con particolare riguardo alle specie ittiche meno note e con scarsa richiesta di mercato;

          d) favorire la conoscenza delle tradizioni e della cultura locali legate al mondo della pesca, integrate con quello agricolo, dell'artigianato e delle bellezze naturali;

          e) sviluppare una profonda integrazione del territorio, dalle sue zone costiere a quelle montane, attraverso la promozione delle «strade del pesce e delle tipicità locali».

Art. 2.

      1. Per attività ittituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici, come definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, titolari di licenza di pesca professionale, singoli o associati, dai loro familiari o dai membri di equipaggio della

 

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unità da pesca; tali attività sono da considerare connesse alla pesca e all'allevamento, che devono rimanere principali. L'ittiturismo può essere complementare al pescaturismo.
      2. Rientrano tra le attività ittituristiche:

          a) dare ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi dei quali lo stesso soggetto ha la disponibilità, in qualità di proprietario, di affittuario o di concessionario;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), o di altri imprenditori locali di pesca professionale, in abbinamento con prodotti tipici locali;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici e sui prodotti tipici locali, valorizzando le specialità gastronomiche tipiche della zona a base di pesce.

Art. 3.

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività di ittiturismo

 

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e istituiscono elenchi regionali dei soggetti abilitati al suo svolgimento.

Art. 4.

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività ittituristiche possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, volti al restauro, adattamento e allestimento dei locali o degli edifici destinati alle attività di ittiturismo di cui all'articolo 2.
      2. Le regioni stabiliscono criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

          a) il tipo di pesca esercitata;

          b) l'abilitazione all'esercizio del pescaturismo;

          c) l'età del richiedente;

          d) l'impegno del richiedente alla somministrazione agli ospiti in prevalenza di prodotti gastronomici a base di specie ittiche normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo.

Art. 5.

      1. Al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio, le regioni possono promuovere e disciplinare con proprie leggi la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità locali».
      2. Le strade di cui al comma 1 sono costituite da percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono strutture di produzione o trasformazione o distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali, relativamente a prodotti ittici, formaggi,

 

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vino, miele o produzioni tipiche non alimentari. Esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni tipiche possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per la realizzazione delle strade di cui al comma 1.